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Elezioni regionali 28 e 29 marzo 2010

Casi di validità e nullità del voto

Tutte le informazioni contenute in questa pagina sono riprese dal sito della Regione Toscana dedicato alle elezioni regionali 2010 http://www.regione.toscana.it/elezioni2010/elettori/comesivota/.

Esempi di voto

Casi validi e casi nulli in formato .pdf 40 kb

Modalità di espressione e casi di validità del voto

Si ricorda che la vigente normativa regionale afferma con decisione il principio della salvaguardia della validità del voto contenuto nella scheda, ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà dell'elettore, salvo i casi di schede non conformi a legge, o che non portano la firma o il bollo dell'ufficio elettorale di sezione o, infine, di schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto (art. 8, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 2004, n. 74).
Tali principi generali di salvaguardia della validità del voto risultano rafforzati dalla normativa regionale, che allarga i casi tradizionali di validità del voto e rende quindi residuali le ipotesi di voto nullo per riconoscibilità dell'elettore.

In via esemplificativa la legge richiama in positivo alcuni casi di validità del voto:

  1. uno o più segni sul simbolo della lista e sui nomi dei candidati regionali e circoscrizionali posti nello stesso rettangolo;
  2. un segno in una qualunque area del rettangolo dove sono contenuti il simbolo della lista e i nomi dei candidati relativi.

Le disposizioni che sanciscono la nullità del voto per la presenza di segni di riconoscimento devono essere quindi qualificate come norme di stretta interpretazione, nel senso che il voto può essere dichiarato nullo solo quando la scheda rechi segni, scritte od espressioni che inoppugnabilmente ed inequivocabilmente siano idonei a palesare la volontà dell'elettore di far riconoscere la propria identità.

In base a tali principi non sono da ritenere segni di riconoscimento, tali da rendere nulla l'espressione di voto, la presenza di scritture sulla scheda, qualora rechino la mera riscrittura del nome del partito, o la mera riproduzione del nome del candidato regionale o circoscrizionale o del candidato presidente, o la riproduzione del numero d'ordine del candidato regionale o circoscrizionale come appare sulla scheda (in tutti i casi tuttavia la scrittura deve essere contenuta in un rettangolo univocamente determinato).

I segni che, estranei alle esigenze di espressione del voto, non trovino altra ragionevole spiegazione sono da ritenere segni di riconoscimento.

Pertanto, mere anomalie del tratto non sono suscettibili di invalidare il voto. Parimenti, i segni superflui, le incertezze grafiche nell'espressione del voto, l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati non sono idonei a determinare la nullità del voto, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore.

Si rammenta, inoltre, che i segni che possono invalidare il voto sono esclusivamente quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.

Si rammenta che, a norma della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 il voto è espresso correttamente qualora l'elettore:

  1. voti per una lista provinciale tracciando, con la matita copiativa, un segno in una qualunque area del rettangolo che contiene il simbolo della lista nonché i nomi dei relativi candidati (articolo 8 comma 2 lettera a) l.r. 74/2004). In tal caso l'elettore esprime un voto valido sia per la lista provinciale sia per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad essa collegato (articolo 14 comma 2 l.r. 25/2004);
  2. voti per una lista provinciale tracciando, con la matita copiativa uno o più segni, eventualmente oltre che sul simbolo della lista, anche sui nomi dei candidati regionali e circoscrizionali posti nello stesso rettangolo (articolo 8 comma 2 lettera b) l.r. 74/2004). In tal caso l'elettore esprime un voto valido sia per la lista provinciale sia per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad essa collegato (articolo 14 comma 2 l.r. 25/2004);
  3. voti per un candidato alla carica di presidente della Giunta regionale tracciando un segno in una qualunque area del rettangolo contenente il nome e il cognome e il simbolo del candidato alla carica di presidente della Giunta regionale (articolo 8 comma 3 lettera a) l.r. 74/2004);
  4. voti per un candidato alla carica di presidente della Giunta regionale tracciando un segno sia sul nome e cognome, sia sul simbolo del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale (articolo 8 comma 3 lettera b) l.r. 74/2004);
  5. esprima un voto disgiunto, tracciando un segno a favore di una lista e un segno a favore del candidato presidente anche se non collegato alla lista prescelta, secondo le modalità delle lettere precedenti (articolo 14 comma 1 l.r. 25/2004).
  6. Sono inoltre da considerare voti validi a favore di un candidato presidente anche i voti espressi su una scheda in cui siano invece da considerare nulli ai voti alle liste: ad es., un caso in cui una scheda rechi un solo segno su un candidato e due o più segni su liste di partito, siano esse o meno collegate al quel candidato. In questi casi, è da considerarsi univoca la volontà dell'elettore di votare per un determinato candidato, mentre non possono essere attribuiti i voti alle liste.

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